“La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/17 ha superato l’orientamento precedente in base al quale, l’assegno al coniuge economicamente più debole veniva valutato in base al tenore di vita dei coniugi goduto in costanza di matrimonio”.
Il criterio attuale stabilito dalla Suprema Corte fa riferimento alla indipendenza o” autosufficienza economica” dell’ex coniuge per stabilire l’assegno di divorzio, requisiti che andranno valutati in base al «possesso» di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, alle «capacità e possibilità effettive» di lavoro personale ed alla « stabile disponibilità» di un’abitazione del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento.
La Corte precisa ancora che: «il rapporto matrimoniale, con il divorzio, si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, per cui, determinare l’assegno di mantenimento in riferimento al rapporto pregresso ed alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, finisce illegittimamente con il ripristinarlo.