Non è soggetto ad IRAP il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, difettando in tal caso, l’autonomia organizzativa che
è presupposto dell’imposta.
Il requisito della “attività autonomamente organizzata” ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non essendo sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma essendo anche necessario che
questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi;
non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.
Cassazione civile, sez. trib., sentenza 15 marzo 2017, n. 6673