Titoli Edilizi – Costruzione Precaria
Rientrano nella nozione giuridica di “costruzione” per la quale occorre munirsi di idoneo titolo edilizio, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi al suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale.
Quindi, al fine di escludere la necessità di un titolo edilizio, i requisiti per poter definire precaria una costruzione possono essere individuati nella destinazione obiettiva finalizzata ad una esigenza contingente (e cioè ad una necessità temporanea), nell’intenzione originaria di rimozione della struttura da realizzarsi al venir meno della necessità del soddisfacimento dell’esigenza temporanea e nella provata esistenza del rapporto di strumentalità della struttura con la situazione di necessità temporanea: requisiti mancanti nel caso di specie.