CASSAZIONE 14939/2020
L’ART 15 c.2, d.lgs. n. 546/1992 statuisce che Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
La Cassazione, in ragione del principio normativo sopra enunciato ha osservato che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale. La facoltà di compensazione delle spese di lite, deve avere come presupposto la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente indicate nella motivazione. Non può la Commissione tributaria limitarsi a disporre la compensazione delle spese processuali senza indicare le ragioni che hanno determinato tale statuizione.
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