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Impugnazione delibere assembleari

In tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l’omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall’assemblea. Trova, dunque, applicazione in materia l’art. 1441 c.c., secondo il quale l’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato – che tra l’altro, nella specie, era intervenuto all’assemblea accettando la discussione sul merito delle questioni trattate – non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 13-05-2014, n. 10338

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