Cassazione civile – ordinanza n. 1997/ 2018
La Cassazione ritorna sul tema della prescrizione quinquennale dei tributi erariali confermando l’orientamento giurisprudenziale che indica in meno di 10 anni la prescrizione anche dei tributi, se non già oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato (art. 2953 c.c.).
La Cassazione dà atto che il termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), per i Tributi diretti ed indiretti, deriva solamente dall’effetto di “conversione” dell’art. 2953 c.c.. ovvero dalle sentenze passate in giudicato, con conseguente applicabilità, in tutti gli altri casi, della prescrizione breve quinquennale anche per le imposte dirette ed indirette.