Ai sensi della norma di legge art 19 DPR 602/73 L’Agente di riscossione su richiesta del contribuente che versi in situazioni di temporanea difficoltà concede una dilazione di pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili o 120.
La norma citata – art 21 prevede altresì che sulle somme rateizzate vengano applicati i tassi di interesse – tuttavia il DLGS 472/97 prevede espressamente che le somme irrogate a titolo di sanzioni non producono interessi disposizione questa applicabile anche nel caso di dilazioni di pagamento
Su tale aspetto è intervenuta di recente la Cassazione sezione Tributaria 22.06.2018 n. 16553/2018 la quale ha affermato che: In ipotesi di rateizzazione, non sono dovuti gli interessi di mora sulle somme richieste a titolo di sanzioni, in quanto l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 21 del d.P.R. n. 602 del 1973.