Nulla l’ipoteca senza preavviso

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Nulla l’ipoteca senza preavviso

pignoramento del conto

Per la Cassazione va dichiarata nulla l’ipoteca che non è stata preceduta da un avviso e dalla fissazione del termine di 30 giorni per adempiere o presentare osservazioni.

 Si tratta di principio sotteso a numerose norme dell’ordinamento tributario (per tutte basterà ricordare l’art. 6, L. 212/2000), il quale trova applicazione sia nel caso in cui l’amministrazione finanziaria intenda procedere ad esecuzione forzata in danno del contribuente, sia nel caso in cui intenda semplicemente iscrivere ipoteca sui suoi beni. 

Nel dettaglio, spiega la Cassazione, qualora l’amministrazione finanziaria intenda procedere a  esecuzione forzata su beni del contribuente, il contraddittorio con quest’ultimo è imposto dall’art. 50, comma secondo, D.P.R. 602/1973 (sostituito dall’art. 16, comma 1, d.lgs. 46/1999).

Tale norma stabilisce che “se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica (…) di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.

Qualora l’amministrazione finanziaria intenda procedere con iscrizione ipotecaria dovrà preventivamente avvertire il debitore che procederà all’ iscrizione, concedendo trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, e tale onere è richiesto a pena di nullità. 

Cass., III civ., sentenza n. 12237/2019

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