TRIBUTI – REGIME SANZIONATORIO PERSONE GIURIDICHE
CASSAZIONE ORDINANZA DEL 22 MAGGIO 2020, N. 9448
Le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità, a titolo concorsuale, delle
persone fisiche quali organi dell’ente.
Già in precedenza la Cassazione, cons sentenza n. 25284 del 2017 aveva statuito il principio per il quale: Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società
o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269/2003 (conv. con modif. in l. n. 326/2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art 9 del d.lgs. n. 472/1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili.
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Avv. Luca Barbuto & Partners