Pillole Tributarie – Prescrizione Cartelle Esattoriali

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Pillole Tributarie – Prescrizione Cartelle Esattoriali

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La prescrizione delle cartelle esattoriali è un mezzo, con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione del debito, quando il titolare non lo esercita entro il termine previsto dalla legge. Nel caso di tributi, laddove decorra un certo termine, senza che la Riscossione e/o l’Ente impositore abbia esercitato il proprio diritto di credito, quest’ultimo si estingue. Tale principio è di fondamentale importanza, se ricollegato ai tributi dovuti dal contribuente, alle cartelle ed a tutti gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Si registra infatti, negli ultimi mesi, un aumento delle notifiche delle intimazioni di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Con le quali viene intimato al contribuente il pagamento, nel termine di 5 giorni, delle cartelle esattoriali non ancora saldate.

L’intimazione è un atto amministrativo della Riscossione, che anticipa di fatto una possibile esecuzione in danno del contribuente e racchiude in se, il carico parziale o totale del debito, ovvero le cartelle esattoriali rimaste ancora non pagate. E’ opportuno, in caso di notifica di una intimazione, verificare se è intervenuta la prescrizione del debito, ovvero, se è decorso quel termine tra la notifica della cartella indicata nella intimazione e la data di notifica della intimazione stessa, al fine di poter cancellare le somme richieste.

Più nello specifico la prescrizione per le cartelle esattoriali matura:
  • Sanzioni amministrative codice della strada  – 5 anni;
  • tributi locali – IMU – TARI 5 anni;
  • bollo auto 3 anni;
  • tributi statali 10 anni; anche se, sul punto si è sviluppato un recente orientamento giurisprudenziale che ammette, anche per i tributi statali, il termine breve di 5 anni 

E’ importante quindi per il contribuente, in caso di notifica di una intimazione di pagamento, verificare il decorso dei termini sopra indicati. Per poter proporre ricorso all’autorità giudiziaria competente per l’annullamento del debito.

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