Sovra indebitamento – Piano del Consumatore – tempi

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Sovra indebitamento – Piano del Consumatore – tempi

Corte di Cassazione n. 27544/2019 Sovra indebitamento – Piano del Consumatore – tempi

La sentenza in commento trae spunto da un provvedimento del Tribunale di Rovigo con il quale il giudicante aveva rigettato l’istanza di omologazione del piano presentata da un consumatore in ragione dei tempi previsti nello stesso, ovvero circa dodici anni, non rispondenti al principio generale,…

La sentenza in commento trae spunto da un provvedimento del Tribunale di Rovigo con il quale il giudicante aveva rigettato l’istanza di omologazione del piano presentata da un consumatore in ragione dei tempi previsti nello stesso, ovvero circa dodici anni, non rispondenti al principio generale, ricavato dal concordato preventivo, della sua ragionevole durata, stimata in massimo cinque anni. I giudici di legittimità chiariscono nella pronuncia che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, sul sovra-indebitamento non ha previsto alcun limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi, tuttavia parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa, con particolare riferimento al piano del consumatore, introducendo il limite implicito della durata di 5-7 anni come previsto nelle procedure di concordato.
La Suprema Corte, sul punto, ha ritenuto che, se i limiti temporali ristretti tendenzialmente sono finalizzati alla tutela degli interessi dei creditori tuttavia aprioristicamente non può escludersi che gli interessi del creditore stessi risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5-7 anni, argomentazioni queste già condivise dalla Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore una durata superiore al quinquennio.
Tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, che mira a garantire una seconda opportunita’ agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. Del resto, l’adozione di un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia, dunque, di minare l’effettivita’ dello strumento.

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