ROTTAMAZIONE-QUINQUIES. DATE, SCADENZE E QUALI CARTELLE

Con la Legge n. 199/2025 o legge di bilancio 2026 pubblicata sul supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, è stata introdotta la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).

Si tratta della nuova opportunità per i contribuenti di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

1) AMBITO OGGETTIVO – QUALI CARTELLE POSSONO ESSERE ROTTAMATE

Le cartelle che potranno essere oggetto di definizione agevolata saranno quelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra: 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento diimposte risultanti dalle dichiarazioni annuali – contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;

TRIBUTI COMUNALI

Per le cartelle oggetto di tributi locali saranno i singoli Comuni a decidere se aderire alla definizione.

SOGGETTI DECADUTI DALLA PRECEDENTE ROTTAMAZIONE

Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

CARTELLE OGGETTO DI CONTENZIOSO

Sono rottamabili anche le cartelle con pendenze di giudizio, previa rinuncia al contenzioso. In questo caso, dopo il pagamento della prima o unica rata, sono sospese dal giudice.

CARTELLE OGGETTO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO

Possono aderire alla definizione agevolata anche coloro che hanno in corso un piano di rateizzazione. Non possono invece rientrare nella rottamazione quinques coloro che hanno in corso la precedente rottamazione quater.

2) TERMINI E SCADENZE OPERATIVE

Le domande dovranno essere presentate entro 30 APRILE 2026, esclusivamente telematica tramite area riservata ADER.Il pagamento delle somme potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026

b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

3) DECADENZA E PERDITA BENEFICI

La legge prevede la perdita del beneficio nelle ipotesi di omesso o insufficiente versamento dell’unica rata scelta o, nel piano rateale, di due rate omesse o parziali anche non consecutive.In tali casi la Rottamazione quinquies decade ed i versamenti verranno considerati come acconto sul maggior dovuto.

4) EFFETTI DELLA DOMANDA

A seguito della presentazione della domanda di rottamazione verranno a) sospesi i termini di prescrizione e decadenza;b) sospesi, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;c) non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

CONCLUSIONE

La Rottamazione-quinquies rappresenta sicuramente una nuova opportunità favorevole per definire i debiti fiscali. Pianificare la scelta (unica o rateale) e presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 è determinante per l’efficacia del beneficio. Di certo la misura potrà essere una soluzione efficace per i contribuenti con posizioni debitorie non particolarmente elevate, è importante tuttavia verificare preliminarmente la sostenibilità delle rate per non incorrere in future decadenze.

5) PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO – CENNO

Per contribuenti o per le imprese in grave crisi di liquidità, incapaci di sostenere anche la rata minima della rottamazione, o ancora per i soggetti o imprese con situazioni debitorie più complesse perché derivanti non solo da debiti di natura tributaria, ma anche di natura bancaria per mutui o finanziamenti può essere valutata una procedura di sovraindebitamento come prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) che potrà consentire una ristrutturazione complessiva della posizione debitoria ed una riduzione del debito.

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