Corte Costituzionale, sentenza 245 del 29.11.2019
La Corte Costituzionale con la sentenza in oggetto è intervenuta in materia di sovra indebitamento e falcidiabilità del debito IVA dichiarando illegittimo l’art. 7, comma 1, L. 27 gennaio 2012, n. 3 nella parte in cui l’articolo citato prevedeva esclusivamente la dilazione del pagamento “. Secondo il disposto di cui all’art. 7, l’obbligazione tributaria relativa al tributo IVA doveva essere assolta in misura integrale, potendosi prevedere unicamente un pagamento dilazionato, ma non ridotto da parte del debitore. La L. 03/2012 (la c.d. Legge salva suicidi) implicava infatti che tale debito fosse da saldare integralmente, circostanza che spesso precludeva la possibilità di ricorrere alla procedura da sovraindebitamento, in quanto un debito IVA consistente poteva impedire la proposta di un accordo che ne prevedesse il pagamento integrale per mancanza di liquidità. Con la sentenza n. 245/2019 viene ora stabilito che, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’IVA dovuta dal soggetto che vi fa ricorso è falcidiabile, ovverosia è possibile che il pagamento del tributo avvenga con la soddisfazione parziale dell’ente creditore analogamente a quanto avviene in tema di transazione fiscale di cui art. 182-ter l. fall. Tale sentenza rappresenta, in conclusione, una boccata di ossigeno per i soggetti non fallibili i quali potranno proporre, d’ora in avanti, un accordo con i propri creditori che preveda, a determinate condizioni, anche la falcidia dell’IVA.
Studio Legale Tributario Avv. Barbuto & Partners