Opposizione al pignoramento esattoriale

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Opposizione al pignoramento esattoriale

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nell’espropriazione forzata tributaria, siano ammesse le  opposizioni regolate dall’articolo 615 C.p.c.

L’articolo 57, come sostituito dall’articolo 16, comma 1, del Decreto legislativo n. 46/1999, disciplina l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi nel regime della riscossione delle imposte sul reddito, prevedendo espressamente – al comma 1, lettera a) censurato – che non siano ammesse le opposizioni regolate dall’articolo 615 del Codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni.

L’art. 57 citato – prevedendo l’inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni – impedirebbe di pronunziarsi sulla fondatezza dell’opposizione pur in presenza di elementi di fatto e di diritto che indurrebbero a ravvisarne l’indubbia fondatezza sostanziale e processuale. Tale disposizione violerebbe gli indicati parametri incidendo in senso limitativo sul diritto di difesa del contribuente e sui mezzi di tutela di quest’ultimo contro taluni atti dell’esecuzione in materia tributaria.

L’art. 57 censurato impedisce al debitore opponente la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione, che è ammissibile solo per far valere l’impignorabilità dei beni, non anche, in tesi, per rilevare l’illegittimità dell’esecuzione o la carenza dei presupposti dell’esecuzione, costringendo il contribuente a subire in ogni caso l’esecuzione, ancorché ingiusta, con la sola possibilità di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente riscosso dall’amministrazione finanziaria o dal suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno. il citato art. 57 sarebbe in contrasto «con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto impedisce di chiedere ed ottenere tutela giurisdizionale lasciando al contribuente la sola possibilità di agire ex post per il rimborso delle somme versate. In particolare sarebbe violato l’art. 24 Cost., poiché è impedita, al debitore opponente, ogni possibilità di difesa, consentendosi al medesimo di fare opposizione all’esecuzione solo ed esclusivamente per far valere l’impignorabilità dei beni, non anche per tutelarsi da esecuzioni illegittime.

In definitiva, l’impossibilità di far valere, innanzi al giudice dell’esecuzione, l’illegittimità della riscossione mediante opposizione all’esecuzione– essendo ammessa soltanto l’opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione – confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto.

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