Agevolazioni prima casa – benefici

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Agevolazioni prima casa – benefici

Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. con tali agevolazione vengono ad esempio ridotte sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’Iva, se si acquista da un’impresa. Inoltre non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

 Queste agevolazioni si applicano quando:

  • il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
  • il fabbricato si trova nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;
  • l’acquirente non è titolare di un altro immobile nello stesso comune;

 L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile:

  • in caso di mendacità delle dichiarazioni previste dalla legge, rese in sede di registrazione dell’atto
  • in caso di mancato trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dell’acquisto.
  • in caso di alienazione dell’immobile entro i 5 anni dall’acquisto e non si provveda, entro l’anno successivo al riacquisto di ulteriore abitazione principale.

Proprio su tale ultimo aspetto è intervenuta di recente la Cassazione Tributaria 28.06.2018 n. 17148/2018 la quale, con la sentenza sopra indicata ha chiarito il principio della decadenza delle agevolazioni prima casa in caso di alienazione della stessa entro i 5 anni dall’acquisto precisando che la decadenza dall’agevolazione non è evitata qualora, entro un anno dall’alienazione, il contribuente acquisti la nuda proprietà di un altro immobile, poiché lo stesso non può essere adibito, come richiesto per il mantenimento del beneficio, ad abitazione principale.

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