Sovraindebitamento: la nozione di “consumatore”

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Sovraindebitamento: la nozione di “consumatore”

La Cassazione fa il punto sulla nozione di “consumatore” in materia di sovraindebitamento: può accedere alla procedura come “consumatore” chi ha contratto debiti per far fronte ad esigenze personali o familiari.

Se avete contratto debiti per esigenze familiari e vi state chiedendo quali siano i requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento, chiarificatrice sarà la pronuncia dei Giudici di legittimità sulla nozione di “consumatore” qui in commento.

Per la Corte Suprema di Cassazione, ciò che rileva per individuare il soggetto consumatore che abbia accesso alla procedura di sovraindebitamento non è tanto che la persona fisica abbia svolto attività d’impresa o professionale, quanto piuttosto l’aver contratto obbligazioni “per far fronte alle esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione della propria personalità sociale”, anche senza riflessi in una attività d’impresa o professionale propria”.

Dunque, se ciò che rileva è la natura dell’obbligazione oggetto di ristrutturazione, anche l’imprenditore o il lavoratore autonomo possono accedere alla procedura di risanamento della crisi proponendo il piano del consumatore, purché questo sia destinato a pagare debiti sorti per ragioni familiari in senso ampio, cioè debiti di natura privata, o per
ragioni legate alla vita quotidiana.

Cassazione, sent. n. 1869 del 01/02/2016

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