Crisi da Sovraindebitamento

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Crisi da Sovraindebitamento

In tempi di crisi economica non sono pochi i contribuenti che avendo perso il lavoro o chiuso l’attività si trovano nei guai con il fisco o con i debitori. In questi casi un salvagente può essere il ricorso alla procedura da sovraindebitamento che prevede due tipologie di soluzioni: un accordo ed un piano oltre alle ipotesi di liquidazione del patrimonio

l’accordo di composizione della crisi rappresenta una proposta che il debitore rivolge ai creditori consistente nel pagamento rateale di un certo ammontare dei propri debiti, proporzionato alle proprie possibilità. Spesso di fronte alle difficoltà o all’impossibilità di recuperare il proprio credito, può essere infatti conveniente per il creditore accordare uno “sconto” su quanto dovuto dal debitore,
L’accordo deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente.

Con il piano del consumatore Il Tribunale analizza la situazione reddituale e patrimoniale del debitore da un lato e la sua situazione debitoria dall’altro lato, e può scegliere la riduzione del debito complessivo, relazionandola proprio alle concrete possibilità di pagare da parte del debitore.
Per la presentazione del piano, riservato ai consumatori finali, occorre rivolgersi agli organismi di composizione della crisi.

Uno dei vantaggi certamente da non trascurare è quello per cui l’accesso alle procedure di cui alla legge contro il sovraindebitamento consente ai debitori di poter sospendere le procedure esecutive pendenti in loro danno e destinate all’espropriazione dei loro beni mobili e immobili. La legge prevede che il giudice, con la fissazione dell’udienza di omologazione «dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili».

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